La direttiva violata impone agli Stati membri di garantire
che le acque destinate al consumo umano siano salubri
e pulite, e richiede che nell’acqua potabile non siano
presenti microrganismi e parassiti, o sostanze che
potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana.

Con una sentenza del 7 settembre scorso la Corte di Giustizia Ue con la sentenza C-197/22 (la trovate qui) ha condannato lo Stato italiano per il mancato rispetto dei parametri stabiliti nella direttiva 98/83/CE (c.d. direttiva sull’acqua potabile, che trovate qui),  di arsenico e floruro nelle acque di diversi Comuni del Lazio. La Commissione di Bruxelles aveva deferito l’Italia alla Corte di Giustizia già nel 2011, denunciando la pericolosità delle acque di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, tutti in provincia di Viterbo.

La procedura d’infrazione è, purtroppo, durata ben 7 anni, esponendo nel frattempo quei cittadini laziali al rischio di utilizzo di acqua pericolosa e insalubre. La direttiva violata, infatti, impone agli Stati membri di garantire che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite, e richiede che nell’acqua potabile non siano presenti microrganismi e parassiti, o sostanze che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana.

Secondo la Corte di Giustizia, l’Italia non ha rispettato  i parametri di legge, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico e per il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque.

 

L’esposizione acuta ad arsenico ha un grave effetto neurotossico, ampiamente noto e documentato per secoli. A dosi più basse, l’esposizione prolungata ad arsenico determina una varietà di effetti avversi a carico di vari apparati, sullo sviluppo del feto, sul metabolismo glucidico, sulla pigmentazione della pelle (iperpigmentazione e l’ipopigmentazione) e malattie vascolari periferiche. Studi epidemiologici su popolazioni residenti in aree con acque di falda contenenti elevate concentrazioni di arsenico mostrano una chiara associazione tra esposizione ad arsenico e aumentato rischio di tumori a carico del polmone, vescica e rene. I composti inorganici dell’arsenico sono stati classificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel Gruppo 1 (cancerogeni umani) sulla base di sufficienti evidenze di cancerogenicità nell’uomo e limitate evidenze di cancerogenicità negli animali.

Numerosi sono gli studi epidemiologici sui possibili effetti a lungo termine dell’esposizione a fluoruri per ingestione attraverso l’acqua. Questi studi stabiliscono con chiarezza che il fluoro produce principalmente effetti sui tessuti scheletrici (ossa e denti). Basse concentrazioni forniscono protezione contro la carie dentaria, specialmente nei bambini, prima e dopo la loro comparsa. Questi effetti aumentano con concentrazioni di fluoruri nell’acqua potabile superiori a 2 mg/L. La concentrazione minima richiesta è di 0,5 mg/L. Tuttavia, essi possono anche determinare effetti negativi sullo smalto e dar luogo a fluorosi dentale quando le concentrazioni nell’acqua potabile sono comprese tra 0,9 e 1,2 mg/L. L’eccessiva assunzione di fluoruri può anche avere seri effetti sul tessuto scheletrico: la fluorosi scheletrica (con cambiamenti nella struttura dell’osso) può insorgere quando l’acqua contiene 3-6 mg/L. Deformità scheletriche si sviluppano generalmente con concentrazioni superiori ai 10 mg/L.

La lettura della sentenza è particolarmente interessante, da essa si ricava che:

– “gli elevati livelli di arsenico e di fluoruro erano noti alle autorità italiane dall’anno 2009;
– nel 2010 era stato decretato lo stato d’emergenza e, con un’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente della Regione Lazio veniva nominato «commissario delegato per l’emergenza arsenico» e sarebbe stata prevista una serie di interventi destinati a permettere, grazie alla costruzione di impianti di dearsenificazione, di fornire acqua potabile alle popolazioni;
– la nota delle autorità italiane del 26 giugno 2018, mostra che dette autorità erano consapevoli che la persistente inosservanza di questi valori nei Comuni suddetti era dovuta, in particolare, al fatto che gli impianti di depurazione delle acque realizzati nei territori di tali Comuni non erano ancora stati trasferiti al gestore designato dalla Regione Lazio
”.

Ma, sempre secondo la Corte di Giustizia UE, “la Repubblica non ha provveduto [neppure] ad adottare rapidamente i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque potabili nelle zone coinvolte”. È quindi seguita la condanna, anche al pagamento delle spese.

Nulla di nuovo nell’Italia del terzo millennio.